I casi riguardavano i commenti fatti via e-mail e sui social media da un autotrasportatore che aveva avuto problemi con Transport Malta. Foto d’archivio
Transport Malta ha perso due cause per diffamazione contro uno spedizioniere che l’ha descritta come un’autorità mafiosa, e un magistrato ha stabilito che le sue denunce costituivano una “grave interferenza con la libertà di espressione”.
Il magistrato Rachel Montebello ha stabilito che un’autorità pubblica come Transport Malta non può intentare cause per diffamazione contro persone che criticano le sue operazioni poiché, essendo un’autorità pubblica, deve essere aperta a “critiche pubbliche non inibite”.
I casi ruotavano intorno ai commenti fatti via e-mail e sui social media dall’autotrasportatore Joseph Emanuel Galea, che aveva problemi con Transport Malta, che si rifiutava di rilasciare un permesso per i suoi veicoli, impedendogli di fatto di continuare a lavorare come autotrasportatore.
Stufo della situazione che si trovava ad affrontare, Galea ha inviato e-mail e si è rivolto ai social media per lamentarsi dell’ente di controllo dei trasporti, descrivendolo come un’”autorità mafiosa” che opera “in stile mafioso”.
Galea ha sostenuto che l’autorità ha agito in modo discriminatorio quando ha improvvisamente cambiato la sua interpretazione della definizione di trasportatore(burdnar
), insistendo invece sulla necessità di ottenere un’autorizzazione aggiuntiva dalla dogana per il rinnovo della sua licenza.
Il capo della Direzione dei trasporti terrestri Pierre Montebello ha testimoniato che Galea si è presentato negli uffici dell’autorità nel giugno 2020 e, mentre si trovava nell’area di accoglienza, ha iniziato ad accusare l’autorità di essere una mafia.
Tuttavia, il tribunale ha ignorato questa testimonianza perché Galea era accusato di diffamazione tramite e-mail e post sui social media. Il tribunale ha osservato che Transport Malta non ha esibito le e-mail e ha mostrato solo gli screenshot di Facebook.
Nella sua sentenza, il magistrato Montebello ha affermato che, sebbene Transport Malta fosse un ente istituito per legge e non un ramo del governo centrale, era comunque vincolato dal principio che non poteva intentare azioni legali per diffamazione e chiedere un risarcimento per danni morali e alla reputazione. Transport Malta non era un’organizzazione a scopo di lucro ai fini della legge sui media e sulla diffamazione e, pertanto, non avrebbe mai potuto subire perdite finanziarie derivanti da dichiarazioni diffamatorie.
Se le fosse consentito di intentare cause per diffamazione contro quei cittadini che l’hanno criticata o condannata, anche ingiustamente, ciò costituirebbe una grave interferenza nel diritto alla libertà di espressione delle proprie opinioni, ha sentenziato il magistrato.
Nel caso specifico, i commenti erano rivolti alla cattiva amministrazione dell’autorità e ci si aspettava che l’autorità fosse aperta alle critiche pubbliche non inibite.
Pertanto, ha respinto le due querele per diffamazione.
L’avvocato Mark Busuttil ha assistito Galea, mentre l’avvocato Christopher Cilia ha rappresentato Transport Malta.