HSBC è stata ritenuta responsabile di danni dopo aver rifiutato di onorare il pagamento di una lettera di credito di 200.000 euro a favore di un fornitore.
La corte d’appello ha dichiarato che la banca ha adottato un test di “stretta conformità”“troppo rigido, sproporzionato e meccanico”
.
La controversia legale
era incentrata su una lettera di credito emessa da HSBC Bank Malta plc a favore di Piccinino Franchising International Limited nel gennaio 2014 in relazione a merci spedite dal fornitore a una terza parte in Libia.
La lettera era definita “Irrevocable Standby”
, ovvero serviva a garantire il pagamento in caso di “mancato pagamento di varie spedizioni di lingerie, costumi da bagno, abbigliamento femminile spedite dal beneficiario [Piccinino] ” a Omar Almhdi Hamrouni in Libia.
In mancanza di pagamento da parte dell’acquirente, Piccinino si è rivolto alla banca
, presentando tutti i documenti necessari per saldare il prezzo della merce spedita, che ammontava a circa 178.286 euro. Ma la richiesta di pagamento è stata respinta.
Il motivo addotto dalla banca era che c’erano delle discrepanze tra gli articoli elencati nella lettera di credito e quelli menzionati nella relativa polizza di carico e nella lettera di vettura marittima.
Secondo la banca, alcuni articoli
descritti come “arredi per negozi, scarpe, materiale promozionale e un sigillante pericoloso” non erano presenti nella lettera di credito.
Piccinino ha intentato un’azione civile contro HSBC Bank Malta, sostenendo che la società aveva soddisfatto tutti i requisiti documentali e che tali documenti
non erano in conflitto con la lettera di credito. Inoltre, il documento di credito non vietava al fornitore di aggiungere alla polizza di carico articoli non menzionati nella lettera di credito.
Tuttavia, il tribunale
ha respinto la richiesta.
Sebbene il tribunale fosse propenso a condividere l’argomentazione del venditore secondo cui “gli articoli non devono essere identici ma non in conflitto”, il tribunale aveva bisogno di “prove concrete” che tale conflitto
non esistesse.
Piccinino ha impugnato la decisione sostenendo principalmente che la controversia
non riguardava la merce in sé, ma i documenti collegati alla lettera di credito.
Nel pronunciare la sentenza
, la corte d’appello ha accolto l’argomentazione del ricorrente, osservando che il nocciolo della questione non riguardava la merce, ma se i documenti consegnati alla banca confermassero i termini della lettera di credito.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, Piccinino non aveva l’obbligo di provare l’effettiva consistenza della merce, né di produrre immagini della stessa.
Sebbene fosse lodevole che la banca esaminasse attentamente i documenti marittimi, non poteva spingersi all’estremo, facendo i pignoli per sfuggire al suo obbligo
di pagamento.
Una volta che tutti i documenti erano a posto, non era ragionevole né proporzionato che HSBC rifiutasse di onorare il credito
semplicemente a causa di elementi che non erano stati menzionati nella lettera.
Tutto considerato, la banca è stata troppo “rigida, sproporzionata e meccanica” nel vagliare i documenti presentati dal beneficiario, ha affermato il tribunale, concludendo che la banca era responsabile di qualsiasi danno
subito dal venditore.
Gli avvocati Mario de Marco e Margo Zammit Fiorentino hanno assistito il ricorrente.