martedì, Maggio 21, 2024
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Dalla panchina: Siete stati cancellati!

Le cause possono essere cancellate quando le parti, in particolare l’attore, non si presentano.

Una nozione procedurale che spesso passa inosservata è la cancellazione di una causa in seguito alla mancata comparizione delle parti al processo.

In qualsiasi causa, le due parti interessate, ossia l’attore (o gli attori) che ha avviato la causa e il convenuto (o i convenuti) contro cui è stata avviata la causa, sono tenute a partecipare attivamente al procedimento, il che implica, come minimo, la loro presenza durante il processo.

L’articolo 199 del Codice di Organizzazione e Procedura Civile (Capitolo 12 delle Leggi di Malta) contempla i casi in cui sia l’attore che il convenuto, o l’attore, non compaiano durante il processo davanti alle Corti Superiori o Inferiori.

Una sentenza in cui questo strumento procedurale è stato invocato a causa della mancata comparizione dell’attore e del convenuto è stata quella relativa al caso Duncan Mizzi contro Keven Agbigbi, emessa il 30 agosto 2023 dal Rent Regulation Board. La mancata comparizione delle parti, nonostante la causa sia stata convocata tre volte, ha indotto il Consiglio a ordinare la cancellazione della causa dall’elenco, a spese del solo ricorrente.

Quando una causa viene convocata tre volte e il convenuto o il suo avvocato compaiono, ma non l’attore o il suo avvocato, il convenuto ha il diritto di chiedere che l’attore non venga citato con le spese, interrompendo di fatto il procedimento.

Ripristino in caso di cancellazione di un caso dall’elenco

Ciò non significa che l’attore non abbia un rimedio in caso di cancellazione della causa a seguito di mancata comparizione. La domanda di ripristino della causa nell’elenco deve essere presentata entro tre mesi dalla data di cancellazione. Tale richiesta sarĂ  soddisfatta una sola volta, pertanto l’attore e/o il suo legale devono garantire la loro presenza alle successive udienze del processo.

Detto questo, il principio della cancellazione delle cause non può essere invocato quando una causa è in attesa dell’esito di un’altra causa.

Nonostante la formulazione dell’articolo 199 suggerisca che il potere di cancellare una causa dall’elenco spetti esclusivamente alle Corti superiori e inferiori, e non ai consigli di amministrazione, nella sentenza Mizzi contro Agbigbi il Consiglio ha stabilito che l’Ordinanza sulla locazione di proprietĂ  urbane (regolamento) conferisce al Consiglio di regolamentazione degli affitti l’autoritĂ  di esercitare i poteri conferiti al Tribunale civile dal Capitolo 12 delle Leggi di Malta (di cui fa parte l’annullamento delle cause per contumacia tramite l’articolo 199).

Nella sentenza Mizzi contro Agbigbi, dopo la cancellazione della causa dall’elenco a causa della mancata comparizione delle parti, l’attore ha scelto di non avvalersi del rimedio concesso dall’articolo 199(3) del Capitolo 12 per ripristinare la causa nell’elenco, per essere ascoltato e deciso sugli stessi atti. Di conseguenza, la Commissione per la regolamentazione degli affitti ha riaffermato il proprio decreto con cui aveva annullato la causa a spese del ricorrente e ha infine dichiarato che non prenderĂ  ulteriore conoscenza del procedimento.

Ciò significa che, data l’inerzia dell’attore nel richiedere il ripristino della causa entro il termine di tre mesi previsto dall’articolo 199, paragrafo 3, l’attore non può avviare un procedimento contro lo stesso convenuto e per gli stessi motivi su cui si basava la causa annullata.

La sentenza è ancora in attesa di appello presso la Corte d’appello (giurisdizione inferiore).

La dott.ssa Nicole Vassallo è junior associate presso lo studio legale Azzopardi Borg e Associati.

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