Connect with us

Featured

Un uomo accusato di aver ucciso due persone in un incidente evita il carcere in un caso separato

Published

on

Karl Vella Petroni è accusato di un altro incidente che ha causato la morte di due uomini a Mosta l’anno scorso. Foto: Matteo Mirabelli

A un automobilista accusato di aver causato un incidente mortale per guida in stato di ebbrezza, a Mosta, quasi un anno fa è stata revocata una pena detentiva di un anno e il divieto di guida per un altro incidente stradale.

Karl Vella Petroni ha ricevuto questa punizione dopo essere stato accusato, lo scorso settembre, di aver guidato senza una patente valida quando si è schiantato con la sua BMW bianca contro una rotatoria di Mellieħa nel marzo 2019.

Benché accusato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, di aver causato 846 euro di danni alla rotatoria e di essere recidivo, la Magistratura lo aveva giudicato colpevole solo di guida con patente scaduta.

È stato condannato a un anno di carcere effettivo, la pena massima consentita dalla legge.

Vella Petroni ha fatto ricorso in appello sostenendo che il primo giudice aveva valutato in modo errato le prove presentate, sottolineando che c’era “un vuoto assoluto” per quanto riguarda l’accusa di guida senza patente.

Inoltre, quando è stato interrogato dalla polizia dopo l’incidente, a Vella Petroni non sono stati riconosciuti i suoi diritti legali in quanto sospettato. Di conseguenza, l’ammissione a prova della sua dichiarazione autoincriminante ha violato i diritti fondamentali dell’imputato.

Per quanto riguarda la pena inflitta per l’unica accusa di cui è stato riconosciuto colpevole, la difesa ha sostenuto che fosse sproporzionata anche alla luce del fatto che la patente del ricorrente era scaduta solo sei giorni prima dell’incidente.

Advertisement

Il Procuratore generale ha presentato un ricorso separato, chiedendo alla Corte di dichiarare la colpevolezza di Vella Petroni per tutte le accuse.

Nel pronunciare la sentenza martedì, la Corte d’Appello Penale, presieduta dal giudice Consuelo Scerri Herrera, ha dato ragione alla difesa affermando che l’accusa non aveva prodotto alcun testimone oculare che spiegasse come si era svolto l’incidente.

Quella sera di marzo Vella Petroni stava percorrendo Louis Wettinger Street, Mellieħa, insieme a una passeggera, quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo, guidato da un’altra amica.

La sua auto è finita in qualche modo sulla rotatoria, ha spiegato in seguito la donna.

All’accusato non sono stati dati i suoi diritti

Gli agenti di polizia giunti sul luogo dell’incidente hanno dichiarato che entrambi i conducenti puzzavano di alcol ed entrambi sono stati sottoposti al test dell’etilometro.

Le accuse sono state successivamente formulate separatamente contro entrambi.

Il giudice ha osservato che la dinamica dell’incidente è stata descritta da un agente di polizia che si è recato sul posto, ma il suo resoconto si è basato sulle versioni ottenute da Vella Petroni e dall’altro conducente.

Advertisement

Tuttavia, non ha mai concesso loro il diritto di consultare un avvocato prima di raccogliere le loro versioni, né ha concesso loro il diritto di rimanere in silenzio.

Inoltre, non ha spiegato che rifiutare il test dell’etilometro è di per sé un reato.

Anche le accuse contro l’altro conducente sono state ritirate perché l’agente di polizia ha scritto il numero di targa sbagliato sulle accuse.

Quando l’agente ha controllato Vella Petroni all’ospedale Mater Dei, non gli ha fornito i suoi diritti legali, non dicendogli mai che era indagato per un reato penale.

Tutto ciò è in contrasto con le leggi dell’Unione europea, introdotte nel Codice penale maltese per salvaguardare i diritti dei sospettati.

Pertanto, la stessa testimonianza dell’agente di polizia era inammissibile poiché l’informazione era stata ottenuta in modo scorretto, ha dichiarato il giudice Scerri Herrera, sottolineando che il sistema giuridico maltese non segue la teoria del “frutto proibito”.

In mancanza di un testimone oculare che confermasse la dinamica dell’incidente, l’accusa non è riuscita a dimostrare che Vella Petroni fosse effettivamente alla guida in quel momento.

Advertisement

La dichiarazione autoincriminante dell’imputato ha costituito il fulcro della tesi dell’accusa, ma una volta dichiarata inammissibile, non c’era nient’altro per dimostrare l’accusa.

L’accusa ha dimostrato che la patente era scaduta, ma non che Vella Petroni fosse alla guida in quel momento, ha concluso la corte, accogliendo così il ricorso dell’imputato e scagionandolo da ogni responsabilità penale.

Il tribunale ha respinto il ricorso dell’AG.

Gli avvocati Gianluca Caruana Curran e Charles Mercieca hanno assistito il ricorrente.