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I tassi di interesse per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali aumentano al 12,5%

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I creditori hanno il diritto di applicare interessi di mora pari all’8% più il tasso di riferimento della BCE a partire dal giorno successivo alla data o alla scadenza del termine di pagamento concordato nel contratto di vendita. Foto: Shutterstock

I tassi di interesse per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sono aumentati al 12,5%, rispetto al 12%, ha dichiarato venerdì l’Associazione maltese per la gestione del credito.

Dal 2012 Malta applica una direttiva UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il MACM ha dichiarato che questo atto legislativo è in fase di revisione e potrebbe presto entrare in vigore come regolamento anziché come direttiva.

L’associazione ha ricordato ai fornitori di beni e servizi che:

  • I creditori hanno il diritto di applicare interessi di mora pari all’8% più il tasso di riferimento della BCE a partire dal giorno successivo alla data o alla scadenza del termine di pagamento concordato nel contratto di vendita. Quando i termini di pagamento non sono specificati nel contratto di vendita, il fornitore ha diritto agli interessi di mora dopo trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento della merce o dei servizi, o trenta giorni dalla data della fattura.
  • Il termine di pagamento concordato dalle parti nel contratto di vendita non può superare i 60 giorni di calendario. Tuttavia, le parti possono concordare espressamente un periodo più lungo, purché la proroga non sia gravemente iniqua per il fornitore.
  • Il fornitore può procedere con la richiesta di pagamento tardivo nei confronti del cliente senza ricordare al debitore che l’importo è dovuto.
  • Nel caso di transazioni tra imprese e autorità pubbliche, il termine di pagamento è di 30 giorni di calendario se non espressamente concordato nel contratto e non può superare i 60 giorni di calendario se fissato nel contratto. Tuttavia, nel caso in cui il cliente sia un’autorità pubblica che svolge attività economiche di natura industriale o commerciale e nel caso in cui l’autorità pubblica fornisca assistenza sanitaria, e il termine di pagamento non sia espressamente fissato nel contratto, il termine di pagamento non deve superare i sessanta giorni di calendario.
  • L’accordo tra creditore e debitore per prorogare la data di ricevimento della fattura è nullo.
  • Oltre agli interessi di mora, il fornitore ha diritto a un congruo risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal fornitore stesso, pari ad almeno 40 euro.
  • Quando il contratto di vendita prevede la riserva di proprietà tra il venditore e l’acquirente, il venditore ha il diritto di conservare la proprietà della merce fino al completo pagamento del prezzo da parte dell’acquirente.