La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il sistema di tassazione dei veicoli di seconda mano di Malta viola il diritto dell’Unione Europea, poiché le auto acquistate da altri Stati membri sono tassate più pesantemente rispetto alle auto nazionali.
In una sentenza di oggi, la Corte ha stabilito che il sistema di tassazione maltese per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° gennaio 2009 è incompatibile con una disposizione di legge dell’UE che vieta di tassare i prodotti nazionali rispetto alle importazioni da altri Stati membri.
Malta era stata citata in giudizio dalla Commissione Europea nel 2021, che aveva chiesto al tribunale di stabilire se Malta non avesse rispettato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE.
Nella sua decisione, il tribunale ha stabilito che il sistema di tassazione dei veicoli di seconda mano di Malta favorisce i veicoli immatricolati in patria rispetto a quelli immatricolati in altri Stati membri prima del 2009.
Una disposizione del diritto comunitario vieta i sistemi di tassazione nazionali che tassano i beni importati da altri Stati membri più dei prodotti nazionali simili. Questa disposizione vieta anche di favorire indirettamente i prodotti nazionali rispetto a prodotti simili importati.
La Commissione ha riscontrato che la tassa annuale di circolazione per i veicoli a motore immatricolati in altri Stati membri prima del 1° gennaio 2009 e successivamente importati a Malta è fissata a un’aliquota superiore a quella applicata ai veicoli immatricolati a Malta prima di tale data.
Le norme erano state introdotte dal governo nel 2008 nel tentativo di proteggere le aziende locali di importazione di auto dalle importazioni di seconda mano, molto più economiche, provenienti dall’UE.
Nel 2019, la Commissione Europea ha inviato una lettera di diffida a Malta, affermando che la legislazione nazionale che stabilisce il quadro per la tassa annuale di circolazione dei veicoli a motore usati viola la disposizione dell’UE. A ciò ha fatto seguito un procedimento giudiziario formale depositato nel 2021.
Malta ha sostenuto che il quadro fiscale si basa sul principio “chi inquina paga”, favorendo i veicoli più nuovi, più piccoli e più puliti. Malta ha inoltre sostenuto che la proposta di riforma del sistema ACT avrebbe avuto conseguenze negative per i proprietari di veicoli di seconda mano immatricolati a Malta prima del 2009, in quanto questi veicoli sarebbero stati svalutati e i proprietari sarebbero stati soggetti a una tassa più elevata.
La Commissione, d’altro canto, ha sottolineato che la pertinente disposizione dell’UE stabilisce l’obbligo per ogni Stato membro di non imporre sistemi di tassazione sfavorevoli sui beni importati a favore di beni nazionali simili.
La Commissione ha inoltre sostenuto che Malta dovrebbe modificare la legislazione nazionale per equiparare le aliquote della tassa di circolazione annuale per i veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro e quelli immatricolati a Malta prima della data di riferimento.
Nella sentenza odierna, la Corte ha ritenuto che Malta non abbia rispettato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE, affermando lo scopo della disposizione comunitaria in questione di garantire la parità tra la tassazione interna sui prodotti nazionali e sui prodotti importati, e l’importanza di questo aspetto nel diritto della concorrenza dell’UE e nella libertà di circolazione delle merci.
La Corte ha stabilito che il sistema di tassazione annuale di Malta non può essere considerato compatibile con il diritto dell’UE, in quanto mira a escludere i prodotti importati attraverso un’imposta maggiore rispetto a quella imposta sui beni nazionali.