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Il tribunale respinge il ricorso del ministero sulla richiesta di informazioni da parte di un cittadino non maltese

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Limitare le richieste di informazioni da parte di cittadini non maltesi a persone che hanno vissuto a Malta per almeno cinque anni era discriminatorio e violava i diritti fondamentali del richiedente, ha dichiarato una corte d’appello.

Questa dichiarazione è stata fatta da un tribunale che presiedeva un appello presentato dal Ministero degli Affari interni che chiedeva la revoca di una decisione emessa dalla Commissione d’appello per l’informazione e la protezione dei dati nel marzo 2022.

Il procedimento era originariamente nato da una richiesta di informazioni presentata da Access Info Europe al ministero in merito al rimpatrio di migranti di Paesi terzi da parte delle autorità maltesi.

La richiesta è stata inoltrata da un ricercatore italiano ingaggiato dal gruppo con sede a Madrid durante lo svolgimento di un’indagine tra tutti gli Stati dell’UE insieme a Liechtenstein, Norvegia e Svizzera .

Le informazioni richieste dovevano riguardare in particolare le decisioni prese dalle autorità maltesi nel 2017 e nel 2018, il numero totale di migranti rimpatriati, la loro età, il sesso e il Paese di origine, le spese sostenute, se si trattava di operazioni nazionali o congiunte, se si trattava di rimpatri assistiti o forzati e altre domande dello stesso tenore.

Access Info Europe ha affermato che nessuna delle informazioni richieste era personale o riservata.

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Tuttavia, nell’ottobre 2019 la richiesta è stata respinta dal Commissario per l’informazione e la protezione dei dati che ha applicato un’interpretazione restrittiva della relativa disposizione ai sensi del Freedom of Information Act .

L’articolo 2 di tale legge stabilisce che una persona può richiedere informazioni se ha risieduto a Malta per almeno cinque anni ed è cittadino maltese o di un altro Stato dell’UE.

In questo caso, il richiedente non soddisfaceva il criterio dei cinque anni di residenza, ha dichiarato il commissario.

Access Info ha impugnato la decisione davanti al tribunale, che ha deciso in suo favore, provocando un altro ricorso da parte del ministero.

La questione è approdata alla Corte d’appello, presieduta dal giudice Lawrence Mintoff , che questa settimana ha respinto l’appello e confermato la decisione del tribunale.

Il gruppo ha sostenuto che tali richieste di informazioni rientrano nel diritto alla libertà di espressione e non devono essere limitate dalla nazionalità o dalla cittadinanza del richiedente.

In quanto Stato dell’UE, Malta doveva adottare standard di trasparenza nei suoi processi decisionali e ciò era parte integrante del concetto di buon governo e di partecipazione alla vita democratica.

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Access Info ha dichiarato che nessun altro Paese ha respinto una richiesta di informazioni simile.

La decisione del commissario avrebbe un impatto negativo sulle prospettive di finanziamento del gruppo e sull’adempimento dei suoi obblighi nei progetti internazionali.

Il ministero ha sostenuto che il tribunale non era corretto perché doveva limitarsi ad applicare la legge maltese, piuttosto che fare riferimento a leggi e pratiche applicate in altri Stati membri.

Il tribunale ha analizzato sia la decisione del tribunale sia i dibattiti parlamentari che hanno preceduto la promulgazione della legge sulla libertà di informazione nel 2008.

Il Primo Ministro dell’epoca aveva chiaramente affermato che le restrizioni alle richieste di informazioni erano state introdotte solo a causa delle limitate risorse umane.

Tali richieste spesso comportavano ricerche che richiedevano l’intervento di più persone per diversi mesi per la compilazione dei dati richiesti.

Tuttavia, l’allora Primo Ministro aveva chiarito che l’intenzione del legislatore non era quella di porre restrizioni al diritto all’informazione.

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La formulazione della legge nel definire i criteri non era così ideale, ha osservato il giudice Mintoff.

Un’interpretazione rigorosa della legge implicherebbe che un richiedente debba soddisfare entrambi i criteri in modo cumulativo piuttosto che alternativo.

Tuttavia, andando oltre l’intenzione del legislatore, la corte ha anche considerato le ripercussioni che un’interpretazione così restrittiva avrebbe potuto avere su individui o organizzazioni che cercavano di accedere alle informazioni da qualche entità con sede a Malta.