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Pagamenti in ritardo: svolta storica con il tasso all’11,15%

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Un vero scossone per le transazioni commerciali: il tasso di interesse per i ritardi nei pagamenti è stato abbassato all’11,15%, una notizia che potrebbe segnare una svolta per aziende e fornitori. A darne l’annuncio è stato il Malta Association of Credit Management (MACM), che ha sottolineato come il nuovo tasso rappresenti una significativa riduzione rispetto al precedente 12,5%. Questa modifica arriva in un momento cruciale, mentre si discute una revisione della normativa europea sui ritardi nei pagamenti, che potrebbe essere presto trasformata in un regolamento diretto.

MACM non ha esitato a ricordare ai fornitori di beni e servizi i loro diritti, evidenziando i dettagli di una normativa che offre strumenti essenziali per contrastare i ritardi nei pagamenti. I creditori commerciali, infatti, hanno diritto ad applicare un interesse “pari all’8% più il tasso di riferimento della BCE (attualmente al 3,15%) dal giorno successivo alla scadenza di pagamento prevista dal contratto”. Nel caso in cui i termini di pagamento non siano chiaramente specificati, “il fornitore può richiedere interessi a partire da 30 giorni dalla ricezione dei beni o servizi, o dalla data della fattura” .

Un punto fondamentale è che “i termini di pagamento concordati tra le parti non possono superare i 60 giorni, a meno che non ci sia un accordo esplicito che non sia gravemente penalizzante per il fornitore”. Inoltre, il fornitore ha piena facoltà di procedere per il recupero del credito senza necessità di preavvisi al debitore. Una disposizione particolarmente rilevante è quella relativa agli enti pubblici: “il termine di pagamento è di 30 giorni se non specificato nel contratto e non può comunque superare i 60 giorni, a meno che non si tratti di enti pubblici che svolgono attività economiche o forniscono assistenza sanitaria” .

MACM ha inoltre sottolineato che “qualsiasi accordo per estendere la data di ricezione della fattura è considerato nullo” . E non finisce qui: i fornitori hanno diritto a una compensazione minima di 40 euro per i costi di recupero sostenuti, oltre agli interessi di mora. Infine, quando un contratto include una clausola di riserva di proprietà, il venditore può trattenere la titolarità sui beni fino al pagamento completo del prezzo da parte dell’acquirente.

Foto: Shutterstock.com

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