La società di capitali fu inventata alla fine dell’Ottocento nel Regno Unito con l’obiettivo di limitare il rischio d’impresa
.
Come incentivare chi sarebbe disposto a correre il rischio?
Il metodo più classico è quello di offrire all’imprenditore lo strumento della società di capitali, perché questa, grazie alla sua personalità giuridica, si porta dietro l’effetto della responsabilità limitata
ai beni societari. Questo fa si che, in caso di insolvenza, il creditore vada ad appropriarsi dei beni della società e non dei beni personali.
La preoccupazione del legislatore non è solo rivolta agli imprenditori, ma deve proteggere anche i creditori, i risparmiatori e tutto il sistema. Se un imprenditore cade in bancarotta
, arreca un danno non solo alla sua società, ma anche alla sua famiglia e all’ambiente intero che lo circonda. L’obiettivo, quindi, è incentivare la propensione al rischio dell’imprenditore e allo stesso tempo proteggere tutti quelli che da quel rischio potrebbero avere un danno.
La società per azioni
, dal punto di vista empirico e non giuridico, è quella che presenta le 5 caratteristiche strutturali fondamentali:
1 – La personalità giuridica
La personalità giuridica è un soggetto intangibile e che diventa titolare sia di dirittiche di beni, ovvero può agire legalmente. La personalità giuridica è una semplificazione per tutte quelle imprese che presentano diversi soci: la società diventa l’unico interlocutore facilitando la conclusione dei contratti e tutta una serie di attività. La conseguenza più importante è l’autonomia patrimoniale
, poiché essendo lei stessa un soggetto giuridico, ha un proprio patrimonio che è distinto dal patrimonio dei soci e rappresenta una garanzia per i creditori della società
2 – La responsabilità limitata dei soci
Il socio è il proprietario dell’impresa, ovvero colui che ha impiegato le proprie risorse (tangibili come il denaro, intangibili come il suo tempo) per fare attività d’impresa. La responsabilità limitata è come una porta taglia fuoco: se un incendio si propagasse in una stanza, la porta taglia fuoco lo isolerebbe minimizzando i danni. Allo stesso modo, la personalità giuridica fa da filtro, limita la responsabilità nei confronti dei soci separando il patrimonio personale da quello dell’impresa.
3 – La trasferibilità
La trasferibilità
sta nel fatto che i soci possono decidere di vendere le loro azioni ad altri soggetti; quindi, le azioni possono essere trasferite da un soggetto all’altro. La partecipazione al capitale della società è tale solo se vi si apportano delle risorse e la società risponde con le azioni. La trasferibilità comporta da un lato il conferimento di risorse alla società da parte del socio, dall’altro la quota societaria corrispondente al capitale versato.
4 – La presenza di un organo amministrativo
L’organo amministrativo gestisce la pluralità degli azionisti che partecipano all’impresa. Sono soggetti che si occupano dell’attività di amministrazione vera e propria della società. Il vantaggio che la società trae delegando il potere gestorio in capo agli amministratori (consiglio di amministrazione), risiede nel fatto che così facendo si sottraggono le decisioni societarie alla pura dinamica dei soci di maggioranza e dei soci di minoranza
.
5 – La riconducibilità della società in capo agli investitori
Questa caratteristica strutturale comporta che la proprietà della società venga ricondotta ai suoi soci, ossia a quei soggetti che hanno investito le proprie risorse a titolo di rischio. I vantaggi che i finanziatori/soci ottengono in cambio riguardano l’ottenimento di:
– diritti patrimoniali che si sostanziano nel diritto agli utili. Gli utili vengono distribuiti in base ad un criterio proporzionale
, nel senso che gli utili sono proporzionali ai conferimenti (ossia al capitale investito). La ragione per cui il legislatore prescrive il criterio proporzionale per la distribuzione degli utili è data dal fatto che se non operasse tale criterio, l’assegnazione degli utili sarebbe decisa dal socio di maggioranza, ovviamente spinto dai propri interessi, a suo esclusivo vantaggio.
– diritti amministrativi che si sostanzia nel diritto di voto
. Il voto è la modalità fondamentale attraverso cui si può manifestare la volontà del socio.